Per chi contrae un mutuo sono diverse le opportunità per accedere a diverse tipologie di agevolazioni e sgravi fiscali.
Le norme attuali, contenute in varie disposizioni finanziarie e quindi legislative (a vario titolo ed opportunità), prevedono che ai contraenti di un mutuo per la casa alcune tipologie di detrazione e sgravo fiscale per quanto riguarda sia gli interessi passivi, ma anche gli oneri accessori che comunque sia derivino direttamente dai contratti di un mutuo ipotecario: in questo caso riferibile alla prima abitazione, cioè quelle evidentemente di residenza del mutuatario.
Tali detrazioni, infatti, variano a seconda della tipologia e dell’utilizzo del fabbricato in questione: esso può essere l’abitazione principale, quella secondaria o anche un edificio non abitativo destinato ad altri scopi (agricoli, commerciali, industriali, magazzini, garage, eccetera).
Ma le detrazioni riguardano anche la tipologia del mutuo contratto (a cosa esso serve, in pratica) o anche l’anno di stipula del contratto di mutuo stesso. Per quanto riguarda la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare, l’attuale disciplina prevede una detraibilità di tale imposta pari al 19%. Tale detrazione riguarda gli interessi passivi, i vari tipi di oneri accessori, le quote di rivalutazione che vanno a dipendere da varie clausole di indicizzazione che a loro volta derivano da quei mutui che sono garantiti dallo strumento fondamentale di una ipoteca. Ma solo nel caso in cui tale abitazione ipotecata, e oggetto del contratto di mutuo, debba essere destinata o adibita ad abitazione primaria. Mentre il limite economico di tale detrazione è fissata a un importo che non deve poter superare la cifra di 3615 euro circa.
Tali detrazioni, per la precisione, devono essere fatte valere quando l’imposta viene presentata al momento della dichiarazione dei redditi, che appunto si riferisce allo specifico periodo di imposta quando tali interessi sono stati per l’appunto sostenuti. Le condizioni e i parametri di valutazione per partecipare a questo sconto sull’Irpef, sono comunque vari e si caratterizzano diversamente a seconda dei casi.
Innanzitutto c’è da considerare la circostanza della stipula: cioè va verificato che esso riguardi in effetti un edificio destinato alla abitazione. Essa è definita come la casa in cui l’intestatario del mutuo ed eventualmente la sua famiglia dimorano abitualmente. Tali mutui, poi, devono essere statti stipulati dall’anno 1993 in poi. C’è da considerare inoltre che l’immobile va adibito ad abitazione principale anche in un tempo non sospetto, quello cioè di un anno.
Tante volte, però, i mutui comprendono diverse voci, come ad esempio quelle per l’acquisto e quelle per la ristrutturazione. Questo significa che un contraente acquista una casa che allo stesso tempo va ristrutturata. Per fa questo chiede un mutuo, ma la detrazione fiscale in questione si applica soltanto al primo evento, l’acquisto. Per questo motivo le voci del mutuo devono essere correttamente distinte per effettuare una corretta detrazione Irpef.
Un’altra condizione essenziale per partecipare alla detrazione fiscale sull’acquisto e quindi sul mutuo destinato alla prima casa è che esso sia assistito da una ipoteca immobiliare. Cioè lo stesso bene che viene acquistato, deve fungere da garanzia al pagamento delle rate mensili o trimestrali nel tempo alla banca o all’istituto finanziario o di credito che ha concesso il finanziamento. In alcuni casi, però, tale requisito viene derogato, per cui l’ipoteca può essere accesa anche su di un immobile diverso da quello acquistato, anche intestata ad altra persona diversa dal contraente attuale. Questo a garanzia dell’acquisto come nel caso precedente.
Per poter accedere a tali sgravi, poi, è necessario che chi ha acceso il mutuo, sia un cittadino italiano o si uno Stato dell’Unione Europea. Come anche deve essere lo Stato in cui l’immobile si trova.
Queste essenzialmente sono le caratteristiche giuridiche per poter accedere alla detrazione sul mutuo per la prima casa. Tuttavia ci sono dei casi particolari da considerare. Ad esempio non si perde il diritto alla detrazione se l’immobile viene locato se il proprietario deve trasferirsi per motivi di lavoro, oppure appartiene alle forze dell’ordine o deve ricoverarsi in case di cura.
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