Il Decreto Legge 31/05/2010 sancisce l'abbassamento a euro 5.000 del limite di tracciabilità delle operazioni di scambio di denaro tra soggetti che non si avvalgono degli intermediari finanziari.
Il limite precedente, di euro 12.500, per singola operazione, viene così ulteriormente abbassato, ai fini di un maggiore controllo tra le operazioni, fatte in questo caso, tramite intermediari finanziari. In questo modo chi volesse effettuare operazioni di acquisto con denaro contanti può farlo mantenendosi al di sotto di euro 5.000 per signola operazione.
Sarà invece necessario e doveroso avvalersi di strumenti di pagamento tracciabili, come l’assegno bancario o postale che riporti (obbligatoriamente all’emissione) l’indicazione del beneficiario (nome, ragione o denominazione sociale) e su cui sia apposta la clausola di non trasferibilità, nel caso in cui l'esborso di denaro necessario per effettuale l'operazione sia uguale o superiore a euro 5.000. Nel caso in cui l'operazione in contanti superi eruo 5.000 si rischia di essere soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista col minimo di 3 mila euro e la confisca di parte della somma utilizzata.
La somma di euro 5.000, indicata come tetto dell'operazione, fa riferimento alla somma complessiva dell'operazione unitaria. Pertanto, non è vietato suddividere l'importo in un certo numero di somme più piccole inferiori al limite previsto e quindi effettuare operazioni frazionate. La riduzione del limite per l’uso di contanti e assegni, arriva, contemporaneo all’emanazione delle nuove regole per i libretti postali al portatore.
Quando invece si utilizzano strumenti di pagamento tracciabile per operazioni unitarie al di sotto di euro 5.000, il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali può essere richiesto senza apposizione della clausola di non trasferibilità.
Oltre detta soglia la tracciabilità potrà essere garantita dalla moneta elettronica, come la carta di credito.
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