31/05/2010

DL 31 maggio 2010: Chiarimenti sul Pedaggiamento della Rete Autostradale Anas

Su stradeanas.it, sito della società Anas, gestore della rete stradale ed autostradale italiana, sono apparse alcune righe facenti riferimento alla relazione tecnica del decreto legge del 31 Maggio 2010 in merito al sistema dei pedaggi. In pratica, quando il sistema dei pedaggi sarà arrivato a regime, questo sarà gestito tramite un sistema di esazione di  tipo free flow (a flusso libero) che soppianterà i classici caselli per il pagamento del pedaggio.

Nel dettaglio, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto, saranno definiti i criteri necessari per applicare il pedaggio e quelle che saranno le tratte specifiche su cui applicare lo stesso sistema di pagamento, secondo quanto viene indicato dal comma 1° dell'art. 15 del Decreto Legge del 31 Maggio 2010, n.78. Questo avverrà al fine di finanziare manutenzione straordinaria e gestione dei nuovi sistemi e i nuovi investimenti alle infrastrutture.

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DL 31 maggio 2010: chiarimenti sulla tracciabilità

Il Decreto Legge 31/05/2010 sancisce l'abbassamento a euro 5.000 del limite di tracciabilità delle operazioni di scambio di denaro tra soggetti che non si avvalgono degli intermediari finanziari.

Il limite precedente, di euro 12.500, per singola operazione, viene così ulteriormente abbassato, ai fini di un maggiore controllo tra le operazioni, fatte in questo caso, tramite intermediari finanziari. In questo modo chi volesse effettuare operazioni di acquisto con denaro contanti può farlo mantenendosi al di sotto di euro 5.000 per signola operazione.

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Decreto legge 31/05/2010: la manovra anti-crisi di Tremonti

Dal sito del Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri si riporta una sintesi di alcuni fra i 56 articoli della manovra anti-crisi 2011-2013 relativi al provvedimento entrato in vigore il 31 maggio 2010, in riferimento alle Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Art. 12, commi 7 e 9 – Il Trattamento Fine Rapporto è erogato in unica soluzione se di importo inferiore a 90 mila euro. Se il Tfr è compreso tra i 90 ed i 150 mila euro, è erogato in due soluzioni annuali pari a 90.000 euro per la prima e la residua parte per la seconda. Se il Tfr è superiore a 150 mila euro, il primo ed il secondo importo sono pari a 90 e 60mila euro, ed il terzo importo annuale sarà pari alla cifra residua. In caso di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età entro il 30 novembre 2010, ed in caso di accoglimento della domanda (accolta prima dell’entrata in vigore del decreto) di cessazione dall’impiego che avvenga entro la stessa data, le disposizioni precedenti non trovano applicazione.

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