Con il decreto “Salva Italia” (articolo 24, comma 31, Dl 201/2011), la parte di Tfr o, più in generale delle indennità o dei compensi connessi alla cessazione dal servizio, eccedente il milione di euro, finiscono nel calderone del reddito complessivo e, quindi, abbandonano la tassazione separata per quella ordinaria.
Nella circolare n. 3/E del 28 febbraio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come procedere per il calcolo.
Il via al nuovo criterio a partire dalle somme riscuotibili dal 1° gennaio 2011.
Redditi e contribuenti interessati, compensi esclusi
Secondo il Tuir, il Tfr e le altre indennità di fine rapporto lavoro (dipendente o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) seguono, per il fisco, una strada autonoma rispetto alle normali retribuzioni usufruendo, per questo, di una tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del Tuir).
La norma, però, è stata recentemente “ritoccata”.
Con l’articolo 24, comma 31, del Dl 201/2011 (decreto “Salva Italia”), le quote maturate dal 1° gennaio 2011, eccedenti il milione di euro, finiscono nel reddito complessivo da assoggettare all’Irpef secondo il principio generale della progressività per scaglioni.